IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e' sostituito dal seguente: "Articolo 2 - Soggetti della pianificazione del territorio. 1. I soggetti della pianificazione del territorio sono: a) la Regione, in forza delle competenze sancite dall'articolo 117 della Costituzione; b) le Province e, ove istituita, la Citta' Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c) i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunita' Montane".