IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e'
sostituito dal seguente:
   "Articolo 2 - Soggetti della pianificazione del territorio.
   1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:
     a) la Regione, in forza delle competenze  sancite  dall'articolo
117 della Costituzione;
     b)  le  Province  e, ove istituita, la Citta' Metropolitana, per
quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8  giugno  1990,
n. 142;
     c)  i  Comuni,  singoli  o  riuniti in consorzio, e le Comunita'
Montane".